Paura di volare per rischio attentati? E’ previsto il rimborso del biglietto

Paura di volare per rischio attentati? E’ previsto il rimborso del biglietto

Paura di volare per rischio attentati?
E’ previsto il rimborso del biglietto

Alla luce dei recenti attentati non sono pochi i viaggiatori che per paura decidono di annullare il volo verso il Paese dove si sono verificati i disordini.
Trovarsi in questa situazione non è certo bello, soprattutto dopo che si è speso tempo e denaro per l’organizzazione del viaggio e per l’acquisto del volo aereo.
Da gennaio 2016, però, i passeggeri aerei possono ritenersi più tutelati: sono infatti rimborsabili i biglietti aerei acquistati per un viaggio internazionale se il Paese di destinazione del soggiorno, a seguito di gravi crisi politiche o attentati, non garantisca uno standard minimo di sicurezza.
La sicurezza del viaggiatore prima di tutto, chiarisce una sentenza del Giudice di Pace di Torino di inizio gennaio 2016.
In particolare la fattispecie riguarda una coppia di Torino che aveva acquistato a metà settembre del 2014 due biglietti della Turkish Airlines sulla tratta Torino – Instanbul per effettuare un viaggio dal 13 al 16 ottobre 2014: tuttavia, a seguito della gravissima situazione politica che agitava la Turchia in tale periodo e dopo espresso invito del Ministero degli Esteri Italiano, apparso sul proprio sito internet istituzionale con il quale si sconsigliava di intraprendere il viaggio da o verso la Turchia, marito e moglie hanno deciso di non partire, chiedendo la restituzione dell’importo pagato per i biglietti aereo.
Ricevuta la richiesta di rimborso, la compagnia aerea affermava di poter rimborsare solo una parte delle tasse sostenute per l’acquisto dei biglietti. Così la coppia decideva di agire in giudizio per ottenere coattivamente il dovuto rimborso: il giudice, applicando l’art. 945 del DLT n.96 del 9/5/2005, ha affermato che se la partenza del passeggero viene impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto pagato.
Difatti, una volta data tempestiva notizia al vettore della volontà di non usufruire più del volo a causa dei tumulti e repressioni di piazza presenti in Turchia non è sicuramente imputabile alla coppia la causa del mancato imbarco.
Inoltre la Turkish Airlines non ha dimostrato di aver informato il passeggero prima della conclusione del contratto circa la presenza di eventuali clausole sulla non rimborsabilità dei biglietti e quindi tali clausole sono state considerate vessatorie, nonché nulle.
La paura degli attentati del resto era stata avvalorata dal comunicato della Farnesina e da eventi tumultuosi e pericolosi realmente verificatosi per cui era da ritenere che vi fossero motivi per ritenere che in quel momento in Turchia fosse a rischio la sicurezza e l’incolumità delle persone tanto da giustificare pienamente il timore dei passeggeri.
Pronuncia quindi molto importante destinata a divenire un importante precedente a cui fare riferimento per risolvere altri casi simili, poiché la prima volta che in casi come in quelli di specie si dà valore all’elemento psicologico e alla condizione emotiva dei consumatori.

Concludendo, quindi, se hai acquistato un biglietto aereo per una meta che è diventata tutto d’un tratto incandescente, né potevi prevedere l’aggravarsi della situazione politica in tale regione, compilando il modulo messo a disposizione da Flycare puoi chiedere il rimborso di quanto speso per l’acquisto del biglietto.

Published by Flycare

Author: Staff
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