Risarcimento bagaglio smarrito o danneggiato

Se il bagaglio ti è stato consegnato in ritardo, è stato smarrito o danneggiato, potresti aver diritto ad una compensazione fino a 1.200 euro.

Tra le disavventure che possono capitare ad un passeggero frequenti sono i disservizi riguardo i bagagli registrati.
Difatti può accadere che all’arrivo a destinazione, si scopra che il proprio bagaglio sia stato smarrito o danneggiato, in tal caso il passeggero prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, deve compilare un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’apposito Ufficio Lost and Found, in relazione al quale, a seconda del tipo di problema, si segue una specifica procedura per l’avvio della pratica di risarcimento nei confronti della compagnia aerea.

Si parla di Ritardata consegna se il bagaglio viene ritrovato entro e non oltre 21 giorni dall’apertura del P.I.R.
In tal caso è possibile chiedere, entro il termine di 21 giorni dalla data entro la quale il bagaglio è stato reso disponibile al passeggero, oltre al risarcimento per la ritardata consegna, il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.).

Si parla di Smarrimento se entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. il bagaglio non viene ritrovato.
In tal caso è possibile chiedere, entro il termine di 21 giorni da quando il vettore riconosce la perdita del bagaglio, oltre al risarcimento per lo smarrimento, il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.). Tuttavia si suggerisce in ogni caso di inviare la richiesta di risarcimento già prima dello scadere dei 21 giorni dalla data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere riconsegnato.

In caso di Danneggiamento entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio e apertura del P.I.R. è possibile chiedere il risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto aereo ed in particolare durante le procedure di imbarco e riconsegna.

La pretesa risarcitoria in caso di problematiche riguardanti la consegna dei bagagli è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale.
Per i disservizi su descritti la responsabilità del vettore è prevista dall’art. 17 della Convenzione di Montreal, che così recita “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati“.
Il limite di responsabilità del vettore stesso è invece disciplinato dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.200,00 e fino a 17 DSP (circa 19 euro) per kg di bagaglio in caso di compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Varsavia.
Chi ritenga, in base al presente regolamento, di aver subito un pregiudizio maggiore di quello risarcito dalla compagnia aerea, potrà anche agire per tale danno ulteriore, purché, al momento del check-in abbia provveduto ad effettuare una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, dietro pagamento di una tassa supplementare.
In tal caso il vettore aereo sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.

VERIFICA IL RISARCIMENTO
X