Rimborso volo cancellato emergenza Covid-19

Rimborso volo cancellato emergenza Covid-19

Rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19

L’Unione Europea dice No ai voucher e conferma che i passeggeri hanno diritto al rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19

Le tante e rapide norme entrate in vigore hanno inevitabilmente creato molta confusione sia tra gli operatori del settore che tra i passeggeri stessi. Ecco quindi che tanti passeggeri, attraverso la nostra piattaforma Flycare.eu, ci chiedono continui chiarimenti e suggerimenti su come ottenere il rimborso volo cancellato per emergenza covid-19. Inoltre, le notizie che si leggono sul web anche da parte di non esperti del settore, hanno solo amplificato il caos tra chi avrebbe dovuto mettersi in viaggio. La confusione è tanta, ed i dubbi dei passeggeri sono molteplici, in molti ci domandano se hanno il diritto di rifiutare il voucher e pretendere il rimborso in denaro del volo cancellato. Vediamo, quindi, di fare un pò di chiarezza alla luce delle ultime indicazioni ed interpretazioni fornite dall’Unione Europea sul punto.

I rimborsi non si toccano

Negli ultimi mesi c’è stata una evoluzione continua di norme con le quali, per far fronte all’emergenza sanitaria, si è disciplinato il trasporto aereo. In particolare, in materia di rimborsi si ricorda l’art. 28 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 (conosciuto anche come Decreto Cura Italia) e la sua conversione in legge art.88bis legge 24 aprile 2020 ed in ultimo la legge n.77 del 17.07.2020. In sintesi, tali disposizioni prevedono che per i voli cancellati per motivi legati al Covid-19, il vettore può rimborsare i passeggeri emettendo un voucher di importo pari al prezzo del biglietto aereo pagato. L’emissione del voucher assolve l’obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. In pratica o si accetta un voucher o niente rimborso!

Quanto disposto dall’Italia, però, si pone in netto contrasto con quanto previsto dal Reg.261/04 CE a tutela dei diritti dei passeggeri aerei, a sottolinearlo è la stessa Commissione Europea che in più occasioni, sia con le linee guida del 18.03.2020 ed in ultimo con la raccomandazione del 13.05.2020 precisa che i passeggeri non possono essere costretti ad accettare i voucher, ma hanno il diritto di scegliere tra il rimborso monetario e il voucher proposto. Su questo punto, nonostante le pressioni del settore, il commissario europeo per la Giustizia e i consumatori, Didier Reynders, ha deciso di non fare alcun passo indietro: la norma resta nonostante la crisi. I consumatori europei quindi possono stare tranquilli, la Commissione non declasserà i loro diritti a ricevere il rimborso, spiegando però che Bruxelles raccomanda di rendere i buoni più interessanti per coloro che hanno scelto questa opzione. Il contrasto tra la normativa europea e la legge italiana è stato anche oggetto del richiamo che l’Antitrust – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – ha promosso nei confronti del Parlamento e del Governo in data 28 maggio 2020.

Voucher più convenienti

Secondo le stime preliminari della European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA), la pandemia di Covid-19 potrebbe causare nel settore trasporti e turismo una perdita di 30 miliardi di euro (meno 60 %) nel primo trimestre del 2020 e di 46 miliardi di euro (meno 90 %) nel secondo trimestre rispetto al fatturato atteso in base agli anni precedenti. I vettori di tutto il mondo si trovano ad affrontare un netto calo degli affari e una paralisi quasi completa delle attività, cosa che si traduce in una riduzione del flusso di cassa per causa della pandemia. Ebbene, proprio per aiutare l’intero settore, Bruxelles, fermo restando il diritto al rimborso, ha chiesto di fare in modo che i voucher diventino unalternativa praticabile e più attraente per i passeggeri, in modo che le persone possano essere spinte e non costrette a preferirli. Per farlo afferma che i buoni volontari dovranno avere un periodo di validità minimo di 18 mesi, ed essere rimborsabili in denaro dopo un massimo di un anno, se non riscattati. I voucher dovrebbero, inoltre, essere molto flessibili, consentendo ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni di servizio ma soprattutto dovranno essere non nominativi e cioè dovranno consentire ai titolari di poterli trasferire ad un altro viaggiatore. Infine, ricorda Bruxelles, i voucher per essere resi più attraenti devono essere coperti da una garanzia pubblica che garantisca il rimborso in caso di fallimento del vettore.

Rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19: Ho diritto al rimborso?

La risposta è Si. Ad oggi, dopo le restrizioni con le quali sia il Governo italiano che gli altri paesi hanno limitato l’operatività degli aeroporti e la mobilità delle persone sul territorio, le compagnie aeree si sono viste costrette a cancellare la quasi totalità dei voli per i mesi di inizio pandemia da marzo a luglio e molti altri nel periodo da ottobre a dicembre. In tanti in questi mesi hanno rinunciato volontariamente al volo o hanno ricevuto messaggi di cancellazione del volo e scuse da parte delle compagnie aeree. Ebbene, in tutti questi casi è possibile richiedere al vettore il rimborso del biglietto aereo pagato sotto forma di Voucher o sotto forma di rimborso monetario. Ma vediamo nello specifico quando il passeggero può scegliere tra il Voucher o il rimborso integrale. 

Rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19: Posso rifiutare il Voucher offerto dalla compagnia aerea?

Se la compagnia aerea cancella il volo, La risposta è SiConsiderata la situazione senza precedenti che l’Europa sta vivendo a causa dell’epidemia di Covid-19, la Commissione Europea, con gli orientamenti interpretativi del 18.03.2020 e successiva Raccomandazione del 13 maggio ha ritenuto utile fornire chiarimenti in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo. La commissione, chiarendo le modalità di applicazione del Reg.261/04 CE ai tempi del coronavirus, si è pronunciata su quanto negato dall’Italia, andando a chiarire quando la scelta tra il rimborso monetario ed il voucher sia a discrezione del passeggero o a scelta del vettore. Ebbene, ha chiarito la commissione che, in caso sia la compagnia aerea a  cancellare il volo, l’offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborso monetario. 

Se è il passeggero a rinunciare al volo, La risposta e NOI regolamenti UE sui diritti dei passeggeri non trattano le situazioni in cui i passeggeri non possono effettuare il viaggio oppure desiderano annullarlo di loro spontanea volontà. In tali casi il rimborso del passeggero dipende dal tipo di biglietto acquistato e quindi dai termini e condizioni del vettore. Risulta che diversi vettori offrono buoni ai passeggeri che non intendono più effettuare il viaggio a causa dell’epidemia di Covid-19. I passeggeri possono utilizzare tali buoni per un altro viaggio con lo stesso vettore entro un periodo di tempo stabilito dal vettore stesso. La Commissione europea ha quindi chiarito che se la compagnia aerea non cancella il volo, ma è il passeggero a rinunciarvi, quest’ultimo non potrà pretendere il rimborso monetario, ma dovrà accontentarsi di un nuovo volo.

Orientamenti UE su rimborso volo cancellato COVID-19 Flycare

Rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19: Se mi viene cancellato il volo di andata ho diritto al rimborso del volo di ritorno? 

Tanti passeggeri si lamentano di aver ricevuto la proposta di rimborso da parte della compagnia aerea solo per il volo di andata e non anche per la tratta di ritorno o viceversa. Pare evidente che se una delle due tratte viene cancellata il passeggero è impossibilitato ad usufruire della tratta rimasta operativa. Anche su questo aspetto la Commissione ha ritenuto di pronunciarsi, precisando che se i voli di andata e ritorno fanno parte di un unica prenotazione – Si, il passeggero ha diritto al rimborso integrale sia per tratta di andata che per quella di ritorno.

Nei casi in cui, invece, il volo di andata e il volo di ritorno siano stati prenotati separatamente e il volo di andata sia cancellato, il passeggero ha diritto al solo rimborso del volo cancellato di andata e non anche a quello del ritorno.

Rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19: ho diritto ad un ulteriore risarcimento oltre al rimborso del volo? 

La pandemia da Covid-19 viene considerata come un evento senza precedenti e straordinario, con tutta una serie di implicazioni non inquadrabili a priori. Viene introdotto il principio generale che laddove le autorità pubbliche adottino misure volte a contenere l’emergenza (come nel caso dell’Italia ed ormai di tutti gli Stati membri) tali misure, per loro natura ed origine, non possono esser qualificate come inerenti al normale esercizio dell’attività dei vettori e sfuggono al loro effettivo controllo. Per quanto attiene il settore specifico del trasporto aereo, uno dei più colpiti dalla pandemia, con una drastica riduzione dei voli nell’Unione europea pari a circa l’80 percento e la chiusura di diversi spazi aerei ed aeroporti, l’emergenza da Covid-19 rientra nelle “circostanze eccezionali” di cui all’articolo 5, comma 3, del Regolamento n. 261/2004, che fanno venir meno il diritto alla compensazione pecuniaria. 

La compagnia aerea, quindi, potrà giustificare come causa eccezionale la cancellazione del volo anche e soprattuto se riuscisse a dimostrare che lo stop ai voli sia stato giustificato per tutelare la salute dei passeggeri e dei propri dipendenti. L’unica eccezione potrebbe operarsi per i voli precedenti al 11 marzo quando ancora il Governo e l’ENAC dichiaravano in più occasioni che, nonostante il sacrificio di tutti i cittadini nell’affrontare l’emergenza sanitaria, i trasporti  erano pienamente operativi. Ma sarà comunque sempre necessaria una valutazione caso per caso.

Volo cancellato per emergenza Covid-19: come chiedere il rimborso

Contrariamente a quanto possa inizialmente pensarsi le procedure per ottenere il rimborso volo cancellato per emergenza Covid-19 possono essere lunghe e logoranti. La prima cosa da fare, potrebbe essere quella di inviare una richiesta di risarcimento alla compagnia aerea. Purtroppo, dato il volume di richieste che in questi mesi stanno ricevendo le compagnie aeree, il più delle volte le comunicazioni inviate non hanno alcun riscontro o la procedura si blocca. Inoltre, il più delle volte la compagnia aerea rifiuta di rimborsare e propone solo un Voucher, sarà quindi necessario approfondire il caso ed affidarsi a degli esperti del settore. Ecco che nasce Flycare, la web company che ormai da più di 6 anni si occupa di farsi carico di tutti gli iter burocratici per far ottenere ai passeggeri il rimborso che gli spetta ed il tutto gratuitamente. Compila il nostro modulo on-line e Ti aiuteremo con il rimborso.

Author: Staff
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