Ritardo aereo, Cassazione: il passeggero non deve provare il danno

il passeggero non deve provare il danno

Vi sarà sicuramente capitato di sentir parlare di ritardo aereo o di cancellazione del volo ed i più sfortunati avranno anche vissuto in prima persona cosa significa attendere tante ore in aeroporto e veder saltare appuntamenti di lavoro o giorni di vacanza da tempo pianificati.

Se in passato vi siete avvalsi del servizio legale offerto da Flycare saprete anche che grazie al Regolamento Europeo 261/2004 CE e alla Convenzione di Montreal del 1999 se l’aereo ritarda, viene cancellato o viene smarrito il bagaglio si ha diritto a chiedere il risarcimento alla compagnia aerea per il disagio subito.

Da qualche mese però il tutto è divenuto più semplice perché grazie ad un recentissimo intervento della Cassazione il passeggero che agisce per la tutela dei suoi diritti non ha alcun onere di provare il ritardo ed il danno subito, basta che alleghi il biglietto e sostenga che il contrattempo si è verificato.
Sarà la compagnia aerea a dover dimostrare, nel caso intenda contestare la richiesta di risarcimento, che l’orario di atterraggio è stato rispettato. Lo sottolinea la Cassazione colmando una lacuna normativa e accogliendo il ricorso di un passeggero contro la decisione del Tribunale di Roma che gli aveva negato il rimborso dicendo che non aveva dimostrato il ritardo ed il conseguente danno.
Difatti, osserva la corte che nè la Convenzione di Montreal del 1999 nè il Regolamento 261/2004 CE contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova del danno e dell’inadempimento (negato imbarco e cancellazione del volo) o dell’inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all’orario previsto). Pertanto, dopo aver constatato l’assenza di una norma speciale per risolvere questo tipo di problemi, purtroppo abbastanza frequenti, la Cassazione ha osservato che mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aereo su cui viaggiava, il vettore aereo invece si.

Il vettore, infatti, ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il velivolo è atterrato operando in regime di controllo e verifica per conto delle stesse autorità aeroportuali.

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Il danno da ritardo aereo è in re ipsa, ritardo del 2009 il caso viene riaperto

Al passeggero che si è rivolto alla Cassazione, il Tribunale della capitale con sentenza n. 1584 aveva negato il rimborso del volo Berlino-Roma di Easyjet che aveva avuto quattro ore di ritardo il 23 dicembre del 2009 facendogli perdere anche l’imbarco sul Roma-Palermo. Secondo il Tribunale capitolino, <è certo che il passeggero deve dimostrare il ritardo e provare quindi il danno subito>.
Questa tesi è stata totalmente sconfessata dagli `ermellini´. Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno, per negato imbarco, cancellazione del volo o ritardato arrivo deve semplicemente produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004.

Ora il Tribunale deve riaprire il caso dando ragione al passeggero.

Alla luce di quanto statuito dall’ordinanza della cassazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 1584 del 23.1.2018) pare evidente che il diritto al risarcimento del danno ex Convenzione di Montreal e alla compensazione di cui all’art. 7 del Regolamento 261/2004 CE scaturisce al verificarsi di una cancellazione e/o ritardo prolungato e, quindi, il danno è in re ipsa non dovendo il passeggero fornire la prova di ulteriori circostanze se non quella di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che poi ha subito un ritardo prolungato. In tali ipotesi la responsabilità del vettore è presunta iuris tantum salvo la prova liberatoria che il ritardo è dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il Team Flycare è disponibile a portare avanti la vostra richiesta di risarcimento contro la compagnia aerea gratuitamente, scriveteci o compilate il modulo on-line.

 

Author: Staff
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